Dal gennaio 2000, per alcuni tipi di veicoli la prima revisione del veicolo avviene 4 anni dopo la prima immatricolazione e le successive ogni due anni. La revisione dovrà essere fatta entro la fine del mese di immatricolazione. Se per esempio è stato immatricolato nel novembre 2001 (12 novembre) dovrà essere sottoposto a visita di revisione entro il 30 novembre 2005 e la visita seguente sarà entro il 30 novembre 2007. La data dell’immatricolazione è scritta sulla carta di circolazione del veicolo o sul certificato di conformità se trattasi di ciclomotore.
Se il veicolo è stato reimmatricolato, al fine di sapere quando è in scadenza la revisione visto che la carta di circolazione viene rilasciata nuovamente, si deve prendere in considerazione l’anno ed il mese di 1° immatricolazione ( per maggiore sicurezza Vi consigliamo di contattarci).
Le operazioni di revisione dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e dei veicoli capaci di contenere oltre 16 persone compreso il conducente sono effettuate esclusivamente dai tecnici della motorizzazione anche presso la nostra sede.

SANZIONI
Il Codice della Strada vigente prevede le seguenti sanzioni (aggiornate biennalmente, vedi Decreto del Ministero della Giustizia 22 dicembre 2010) per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentato la domanda entro i termini previsti:
OMESSA REVISIONE
(art. 80, comma 14):sanzione pecuniaria da € 159,00 a € 639,00
RIPETUTA OMESSA REVISIONE
(art. 80, comma 14):sanzione pecuniaria raddoppiata (da € 318,00)
OMESSA REVISIONE DI VEICOLO CIRCOLANTE IN AUTOSTRADA (art. 176, comma 18): da € 159,00 a € 639,00 e fermo amministrativo del veicolo, restituito dopo la prenotazione della revisione.

Il comma 14 dell’articolo 80 é stato modificato con la legge 29 luglio 2010 n.120, che ha eliminato la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.
L’organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo é sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione stessa presso una officina autorizzata ovvero presso l’ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti.
La già citata legge prevede che “nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369.
All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo“.
RICHIEDI APPUNTAMENTO
Devi fare la revisione? Indica una data, ti risponderemo in giornata.